Agenzia del Territorio: variazione redditi catastali dei terreni
Si informa che l'Ufficio
Provinciale dell'Agenzia del Territorio, ha trasmesso a questo Comune con propria comunicazione, gli elenchi dei terreni della Sezione di Filago e della Sezione di Marne che hanno
subito variazioni per effetto dell'ex D. L. n. 262/2006 e sono consultabili
anche all'albo pretorio fino al giorno 13
novembre 2007.
Una copia del suddetto elenco è stato trasmesso anche ai CAF locali in quanto la variazione dei redditi dominicale ed agrario produce effetti fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Le rettifiche d'ufficio degli elenchi delle particelle1 di terreno, o loro porzione, che sono state variate2 sulla base delle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 e che sono state oggetto di rettifica d'ufficio in autotutela, in quanto si sono riscontrate incongruità che hanno riguardato, in particolare, la coltura dei pomodori, nei casi di contratti con l'industria di trasformazione (per l'assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo), e la coltura del mais per l'accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno.
I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine del 30 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 2 luglio. 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il suddetto termine, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.
- Per ogni particella o porzione di particella vengono riportati gli identificativi catasta li (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione.
- Ai sensi dell'art. 2, comma 34, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
